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Il Progetto : Contesto

Il CONTESTO LEGISLATIVO DAL QUALE IL PROGETTO FORMATIVO di CLUSTER Srl PRENDE VITA
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-1-2012, gli accordi sanciti il 21 dicembre dalla Conferenza Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e corsi di formazione per datore di lavoro – RSPP.

In particolare nell'allegato A dell'Accordo si fa espresso riferimento alla formazione dei Lavoratori, Dirigenti e Preposti.
“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.

Il presente accordo, nel quale questo progetto si muove, disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.81/08.

L’applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi’ come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l’articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I. La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

Questi in sintesi i punti centrali dell’Accordo Stato Regioni:

  • Requisiti dei docenti;
  • organizzazione della formazione;
  • metodologia di insegnamento e apprendimento;
  • articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21 del comma 1 del D.lgs n.81/08;
  • formazioen particolare e aggiuntiva per il preposto;
  • formazione dei dirigenti;
  • attestati;
  • crediti formativi;
  • aggiornamento;
  • disposizioni transitorie;
  • riconoscimento della formazione pregressa;
  • aggiornamento dell’accordo;
  • allegato I – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro;
  • schede rischio basso, medio, alto”.